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Posts Tagged ‘aliscafo giorgione’

 

 

          La Siremar non vuole 

 

          risarcire le vittime del

 

     “Giorgione” …  scopri così

 

         che il lupo perde il pelo

 

                ma non il vizio                                                                                                           

 

Oggi sono 2 anni che Paola è morta. Ma il dolore per la sua scomparsa non solo non si è attenuato, ma una nuova ferita lo alimenta: è la notizia della vergognosa iniziativa della Siremar per scaricarsi delle responsabilità del disastro e non risarcire le vittime di quanto dovuto.
Proprio in questi giorni, infatti, il Tribunale di Palermo ha notificato a mia madre e a me – unici eredi di mia sorella – che la Siremar ha attivato la procedura di “limitazione del debito amatoriale” come previsto dagli articoli 620 e seguenti del codice della navigazione: procedura che, di fatto, si traduce nella negazione del risarcimento del danno alle vittime del disastro.
Ebbene che una compagnia di Stato che trasporta milioni di passeggeri all’anno – soprattutto d’estate quando, per l’intenso traffico, aumenta il rischio di incidenti – abbia utilizzato in maniera anomala una norma del codice della navigazione per “risparmiare” sul risarcimento a passeggeri feriti o addirittura morti, è una decisione che lascia allibiti e che ferisce per il suo cinismo:  soprattutto considerando i milioni di euro che lo Stato ha versato ogni anno  al gruppo Tirrenia per ripianarne i bilanci.   
Perché la procedura di “limitazione del debito amatoriale” prevista dagli articoli 620 e seguenti del codice della navigazione, in questo caso si traduce di fatto nel tentativo di non pagare il risarcimento del danno alle vittime del disastro. Nell’incidente del “Giorgione”, infatti, poiché la maggior parte della colpa è stata attribuita al comandante dell’aliscafo, la Siremar evidentemente ritiene che le spetta di risarcire solo in parte il danno alle vittime, perché il colpevole non è l’armatore ma il comandante. Insomma è come se domani, cadendo un aereo, la compagnia dicesse agli eredi dei defunti: “fatevi risarcire dal pilota!”.
In realtà la Siremar utilizza questa normativa considerando le vittime “creditori” : il che appare  palesemente illegittimo. Perché essendo in contrasto con il principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione,  privilegia il vettore navale rispetto a tutti gli altri vettori – tenuti a risarcire integralmente i passeggeri danneggiati – ed è stata attivata con l’evidente scopo di negare di fatto il diritto al risarcimento alle vittime del disastro. 
Perciò se tale procedura fosse ritenuta valida, creerebbe un allarmante precedente in Italia dal punto di vista della legittimità costituzionale: significherebbe, infatti, che le compagnie di navigazione – e solo le compagnie di navigazione – in caso di incidenti potrebbero rifiutarsi di risarcire in misura congrua i passeggeri feriti o deceduti.
Ecco perché abbiamo già presentato opposizione in Tribunale contro questa procedura. Non solo: ma a questo punto ho deciso di riprendere sul blog la mia l’inchiesta cominciando a pubblicare i tanti punti oscuri della vicenda. A cominciare dalle perizie e dagli atti del processo che alimentano più interrogativi di quanti ne avrebbero dovuti risolvere, fino al comportamento scorretto e alle “clausole vessatorie” cui la Siremar è già ricorsa in passato per limitare le sue responsabilità nel risarcimento danni ai passeggeri: proprio in merito, un attento lettore ha appena segnalato al blog “Amici di Paola” la sentenza emessa dal giudice istruttore Marinella Laudani della III sezione civile del Tribunale di Palermo contro la Siremar accogliendo la denuncia dell’Adiconsum regionale. Già nel 1997, infatti,  l’Associazione regionale dei consumatori si era opposta al regolamento interno della Siremar che attraverso una serie di norme e di articoli tentava di scaricarsi sia delle responsabilità di “vettore adibito al trasporto passeggeri” che del risarcimento dei danni che ne derivano.  Si legge per esempio nella sentenza che la “presunzione di responsabilità” da parte del vettore “è prevista per i danni alle persone e alle cose trasportate rispettivamente dagli articoli 409 e 412 del Codice della navigazione e dagli articoli 1981 e 1963 del codice civile”. Invece che prevede la Siremar? “Ribaltando la suddetta presunzione iuris tantum l’articolo 17 delle condizioni generali di contratto dedotte in giudizio prevede l’esonero di responsabilità del vettore in una serie di ipotesi di danno alla persona e alle cose durante il trasporto, o derivante da mutamenti di itinerari o di orari, salvo che il passeggero non provi che il danno stesso sia derivato da causa imputabile alla società”. Ma come sottolinea la sentenza: “la suddetta inversione dell’onere della prova è espressamente vietata dall’articolo 1469 bis del codice civile III comma n. 18”.
Insomma, incredibile ma vero, pur di non pagare, la Siremar arriva addirittura a ribaltare un principio fondamentale: quello che l’onere della prova spetta al passeggero che, se vuole essere risarcito, deve essere in grado di dimostrare la colpa della società!
E questo è solo un passo esemplificativo di una sentenza illuminante sul “modus operandi” della Siremar che vale la pena pubblicare integralmente nella pagina  “Documentazione e video”  in attesa di evidenziarne in futuro altri passaggi significativi: magari accompagnati da commenti utili e ulteriori segnalazioni da parte dei lettori.

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